1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del comune, della provincia, della regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge. 2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. 3. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e, sempre che vi sia l'assenso del consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie. |