Comuni Italiani Art. 67 - Consorzi. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VI - Ordinamento dei Servizi
Capo III - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 67 - Consorzi
1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o da un suo delegato.

4. Il comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.

 
Altri Articoli:
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Art. 66 - Convenzioni
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