1. Ciascun tipo di procedimento è disciplinato da apposito regolamento, che ne determina l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Il comune provvede a rendere pubbliche, nelle forme più idonee, le disposizioni adottate e istituisce a tal fine, al servizio dei cittadini, apposito ufficio per l'accesso agli atti amministrativi. 3. Alle parti del procedimento amministrativo e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è riconosciuto il diritto di conoscere la denominazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del relativo responsabile. |