1. Il comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o a prevalente capitale privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. 2. Nella delibera di costituzione o di partecipazione di/a società a prevalente capitale pubblico locale o di/a associazioni devono essere previste anche forme di collegamento informativo tra le società o le associazioni stesse e il comune per quanto attiene la gestione del servizio pubblico affidato dal comune alle medesime e l'attività espletata dalle associazioni di cui trattasi. |