1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal consiglio comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati. 2. Sono organi dell'azienda speciale: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 3. Le proposte di nomina degli amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al sindaco corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso. 4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. |