1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte ex lege, nonché delle norme del diritto del lavoro e previdenziali. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario. |