Comuni Italiani Art. 64 - Istituzioni. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VI - Ordinamento dei Servizi
Capo II - Servizi Pubblici Locali e Loro Organizzazione
Art. 64 - Istituzioni
1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso.

4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Vigilanza e Controllo Gestionale
Art. 63 - Servizi a mezzo Società per Azioni o a Responsabilità Limitata
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