1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. 2. Sono organi dell'istituzione: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 3. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso. 4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale. |