1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali. 2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito. 3. I presidenti e i vice presidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita all'opposizione. Le modalità di elezione dei presidenti e dei vice presidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento. 4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. 5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento. 6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio. 7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. |