1. L'attività del consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Il consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio delle commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari - che a tutti gli effetti è equiparata alle commissioni - secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento o dalla delibera istitutiva. 3. Il consiglio è validamente riunito se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza il Sindaco. Le delibere sulle quali esso è chiamato ad esprimersi sono adottate a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento. 4. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto; qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone, anche la seduta è segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge. 5. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali. 6. Il verbale delle adunanze consiliari è redatto ed approvato secondo le modalità previste dal regolamento. 7. Il verbale e le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal segretario comunale - o suo sostituto - e da chi, ai sensi delle norme vigenti, ha presieduto la seduta consiliare. |