1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali riguardanti: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'emanazione del regolamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari; i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute; m) gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; o) la nomina del difensore civico; p) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni; q) ogni altra competenza attribuita dalle leggi statali e regionali. 3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. |