1. Il comune può dotarsi di consulte aventi lo scopo di fornire all'ente locale ogni elemento conoscitivo utile alla istruzione delle determinazioni da adottare. 2. Il consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento. 3. La mancata convocazione della consulta non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 4. Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante. |