Comuni Italiani Art. 80 - La Revoca degli Amministratori di Aziende e Istituzioni. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo VII - I Servizi Pubblici
Art. 80 - La Revoca degli Amministratori di Aziende e Istituzioni
1. La revoca degli amministratori e dei revisori dei conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi:
a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli organi di governo del Comune;
c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;
d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.

2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

 
Altri Articoli:
Art. 81 - La Partecipazione del Cittadino-Utente
Art. 79 - La Nomina e la Surroga degli Amministratori di Aziende e Istituzioni
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