1. La revoca degli amministratori e dei revisori dei conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi: a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli organi di governo del Comune; c) non aver conseguito i risultati prestabiliti; d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca. |