1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 43 il Sindaco nomina e surroga i presidenti e gli amministratori delle aziende e delle istituzioni. 2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina. 3. La surroga degli amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco. |