1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi. 2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. 3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori. 4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica. 5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione stessa il segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato. 6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. |