1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio e quelle della giunta previste dal regolamento. Sottopongono al Consiglio l'esito della propria istruttoria, anche mediante più testi, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento del consiglio. 2. Spetta alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, programmi, accordi di programma approvati dal Consiglio e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento. 3. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori e dei rappresentanti del Comune presso enti, istituti, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale. 4. Le commissioni consiliari permanenti possono sempre riunirsi per discutere argomenti di interesse della cittadinanza e possono in ogni caso svolgere audizioni e consultazioni con i cittadini singoli o associati. 5. Il regolamento del Consiglio disciplina ogni altro aspetto dell'attività delle commissioni. 6. Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento dello statuto e l'esame dei regolamenti comunali. |