1. Il Consiglio istituisce nel suo ambito le commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le commissioni sono composte in modo rappresentativo e hanno compiti istruttori e propositivi. Il Consiglio può costituire commissioni speciali e/o di controllo e garanzia. La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio medesimo. 2. Col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio, inoltre, può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, garantendo la presenza delle minoranze. 3. Le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce. 4. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i presupposti di legalità delle sedute delle commissioni e disciplina i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche. 5. La presidenza delle commissioni preposte a specifiche ed esclusive funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni. |