Comuni Italiani Art. 32 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 32 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, a eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti o comunque espressione di partiti rappresentati in parlamento.

3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 31 - Compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti
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