1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare. 2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, a eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti o comunque espressione di partiti rappresentati in parlamento. 3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età. 4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica |