1. Ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni comunali e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali. 2. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Il diritto di accesso si esercita tramite esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente statuto e nel regolamento. 4. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. |