1. Con regolamento viene istituito l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale. 2. Il regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie. 3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti. 4. Il dirigente, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato. |