1. Il Consiglio comunale, su richiesta della maggioranza dei Consigli circoscrizionali ovvero di almeno cinquemila elettori del Comune, adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale. 2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice e univoco. 3. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti: a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale; b) concernenti tributi, tariffe o bilanci; c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali. 4. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio comunale, udito il parere di un'apposita commissione che si pronuncia entro 60 giorni dal deposito delle firme raccolte presso la segreteria comunale. Il Consiglio, con apposito regolamento, determina anche le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 5. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un'unica consultazione referendaria anche su più quesiti. 6. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. 7. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum il Consiglio comunale deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum. |