Comuni Italiani Articolo 6/bis - Forme di Garanzia delle Minoranze. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Articolo 6/bis - Forme di Garanzia delle Minoranze
1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.

2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.

3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all'interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.

4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.

5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

6. La Commissione, nell'ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l'ha istituita.

7. La Commissione puņ acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente, i quali sono tenuti a collaborare.

(Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999).

 
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