1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi. 1/bis. Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione c.C. n.35 del 21/22.3.94). 2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V.Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall'art.5/bis. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli circoscrizionali o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti. 4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999). 5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999). 6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999). |