Comuni Italiani Articolo 6. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Articolo 6
1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.

2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.

3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

 
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