Comuni Italiani Articolo 5. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Articolo 5
1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei/delle dirigenti cui sono rivolti. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

2. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.

3. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a mezzo di azienda speciale o di istituzione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvarrà della collaborazione del Collegio dei revisori e dell'ufficio per il controllo economico della gestione ognuno per le proprie competenze.

4. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale, previa relazione del Sindaco sul loro andamento politico ed amministrativo, attraverso l'esame del bilancio annuale d'esercizio e del conto profitti e perdite della società e delle relative relazioni.

5. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.

6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

7. L'iniziativa dei/delle singoli/e consiglieri/e nelle materie di cui all'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione presso la Segreteria Generale, che acquisisce i pareri prescritti, ne valuta la legittimità e la trasmette alla competente Commissione consiliare per l'ulteriore corso. (Nuovo comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

 
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