Comuni Italiani Articolo 4/bis - Princìpi Generali di Organizzazione. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione I - Norme Generali
Articolo 4/bis - Princìpi Generali di Organizzazione
L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti princìpi generali:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani specifici di settore, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2. La gestione amministrativa dell'Ente, ai sensi del successivo art. 17, è attribuita ai dirigenti direttori di settore, ai dirigenti delegati, ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo.

3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal/la rispettivo/a Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.

4. Viene garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. La struttura comunale è organizzata per settori. Vanno favorite forme di collaborazione col sistema pubblico comunale allargato.

6. L'organizzazione del lavoro compete ai direttori dei settori che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo.

7. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

8. Al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai direttori di settore, ai dirigenti nonché ai responsabili dei servizi, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.

9. Le spese di cui ai punti 7 e 8 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

10. A richiesta degli interessati, il gettone di presenza, previsto per la partecipazione a Consigli e Commissioni può essere trasformato, in base alla normativa vigente, in indennità di funzione.

11. Le funzioni del Comune possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dalle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, individuate tramite deliberazioni, anche a contenuto regolamentare, degli organi comunali competenti.

12. Comma abrogato (Delib. C.C. n.119 del 23.7.2003)

(Nuovo articolo - Delib. C.C. n.195 del 21.12.1999).

 
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