Comuni Italiani Articolo 4. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione I - Norme Generali
Articolo 4
1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.

2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai/alle singoli/e Consiglieri/e. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta anche ai Consigli di Quartiere. L'iniziativa dovrà essere presentata da una maggioranza qualificata pari ad almeno 2/3 dei/delle consiglieri/e assegnati/e al Consiglio di Quartiere. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.194 del 23/11/98).

4. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

5. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.

 
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Articolo 3
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