Art. 28/bis - Referendum Abrogativo. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani
Statuto Comune di Venezia
Capo V - Municipalità
Art. 28/bis - Referendum Abrogativo
1. Su richiesta di n. 10.000 = elettori residenti, o di n. 3 Consigli Circoscrizionali, il Sindaco indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.
(Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999).