1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori del Comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale. 2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito. 3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento. 4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti: (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94) a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza; b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni; c) bilanci, tributi e finanza; d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi; e) pareri richiesti da disposizioni di legge; f) tutela dei diritti delle minoranze. 5. La Commissione consiliare per gli affari istituzionali esamina la richiesta di referendum ed esprime parere d'ammissibilità. 6. Il Consiglio indice il referendum ovvero comunica ai presentatori i motivi che hanno determinato la reiezione della proposta. 7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i/le cittadini/e elettori/trici residenti nel comune. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. 9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari. 10. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune o delle circoscrizioni di decentramento su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi. 10/bis. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale, dei 4/5 i componenti il Consiglio Comunale, di tre Consigli Circoscrizionali con deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 11. I Consigli circoscrizionali possono indire, nelle forme indicate ai commi precedenti e tra i cittadini elettori residenti nella circoscrizione, referendum consultivi su questioni di rilevanza circoscrizionale. |