1. Il Comune di Venezia può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza. 2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria. 3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa. 4. La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al primo comma da parte degli Organi competenti deve seguire nel termine di trenta giorni a pena di decadenza. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). |