1. Le istituzioni di cui all'art.22 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n.142 sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi: - specifica individuazione dei servizi che ne costituiscono il fine istituzionale; - efficienza, economicità e trasparenza della gestione; - garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio; - coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.2. Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a sette componenti compreso il/la Presidente. Il/la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal/dalla Sindaco, il/la quale può revocarli dandone motivazione al Consiglio Comunale. (Articolo riformulato - Del. C.C. n.35 del 21/22.3.94). |