Comuni Italiani Articolo 20. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo III - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Articolo 20
1. Le istituzioni di cui all'art.22 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n.142 sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:
- specifica individuazione dei servizi che ne costituiscono il fine istituzionale;
- efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
- garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
- coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a sette componenti compreso il/la Presidente. Il/la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal/dalla Sindaco, il/la quale può revocarli dandone motivazione al Consiglio Comunale.

(Articolo riformulato - Del. C.C. n.35 del 21/22.3.94).

 
Altri Articoli:
Articolo 21
Articolo 19
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