1. Le Circoscrizioni del Comune di Venezia sono costituite in Municipalità per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Venezia e nella prospettiva della Città Metropolitana. Competono alla Municipalità le funzioni amministrative del Comune da individuare nella piena esplicazione, sul piano locale, dei principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà. In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale assegna alla Municipalità le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni e attività individuate col criterio di cui al comma precedente.2. Le Municipalità indicate nelle nomenclature sono così denominate e delimitate: - MUNICIPALITA DI VENEZIA - MURANO - BURANO (VENEZIA INSULARE) (Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 1 - n. 2 - n. 5 - n. 6) - MUNICIPALITA DI LIDO - PELLESTRINA (VENEZIA LITORALE) (Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 3 - n. 4) - MUNICIPALITA DI FAVARO VENETO (Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 8) - MUNICIPALITA DI MESTRE - CARPENEDO (MESTRE CENTRO) (Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 9 - n. 10) - MUNICIPALITA DI CHIRIGNAGO - ZELARINO (MESTRE OVEST) (Comprendente il territorio degli ex Quartieri n. 11 e n. 12) - MUNICIPALITA DI MARGHERA (Comprendente il territorio dell'ex Quartiere n. 13) I confini delle Municipalità potranno essere parzialmente modificati attraverso deliberazione del Consiglio Comunale su proposta delle Municipalità interessate. 3. Richiamati i poteri di autonomia ed autorganizzazione previsti per i Comuni dal Titolo V della Costituzione, sono organi della Municipalità: il Consiglio, il Presidente e l'Esecutivo Municipale il quale ha compiti attuativi delle deliberazioni e decisioni del Consiglio municipale. Il Presidente e il Consiglio di Municipalità sono eletti a turno unico. Le attribuzioni delle Circoscrizioni possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali. Al Presidente dell'organismo circoscrizionale, denominato Municipalità, spetta l'indennità di funzione, mentre ai Consiglieri delle Municipalità il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste per gli organismi di decentramento dalla normativa vigente. Ai componenti l'Esecutivo Municipale previsti nel numero di cinque o sei in relazione al numero degli abitanti di ciascuna Municipalità, nominati dal Presidente tra i Consiglieri eletti dai cittadini elettori, spetta, in sostituzione del gettone di presenza, un compenso onnicomprensivo nella misura determinata dal Regolamento comunale delle Municipalità. A detto compenso si applicano le detrazioni, per mancata partecipazione alle sedute dell'esecutivo Municipale, nelle misure e con le modalità previste per i Consiglieri Comunali. 4. Le Municipalità possono istituire Delegazioni di Zona rappresentanti le istanze di determinate località ricomprese nel loro territorio. Le Delegazioni di Zona sono altresì obbligatoriamente istituite in rappresentanza del territorio degli ex Quartieri "Pellestrina", "Murano", "Burano". Alle delegazioni obbligatoriamente costituite ai sensi del presente Statuto, competono le funzioni di partecipazione e di consultazione previste dal Regolamento comunale sulle Municipalità. 5. La Giunta esercita il controllo sugli Organi della Municipalità nelle forme sancite dal regolamento. 6. Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali. |