Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o di assessore comunale, nelle materie delegate, e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale. Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all'attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale. Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale o assessore comunale, nelle materie delegate, presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale. Gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori comunali o circoscrizionali in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art.67 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. All'assessore comunale che abbia ricevuto incarichi di cui al presente articolo, spetta solo il rimborso spese presso la società, il consorzio, l'azienda speciale, l'istituzione, l'ente, la fondazione, l'associazione ove incaricato; l'emolumento stabilito da detti soggetti per l'incarico, viene corrisposto al Comune. |