Comuni Italiani Art. 37 - Società di Capitali. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo IV - Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 37 - Società di Capitali
Il Comune può promuovere società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.

Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La costituzione di tali società è deliberata dal consiglio comunale.

I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.

Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi. I rappresentanti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Incompatibilità e Ineleggibilità
Art. 36 - Aziende Speciali e Istituzioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Treviso
Provincia di Treviso
Regione Veneto
Lista Siti su Treviso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Treviso: Comune di Valdobbiadene Comune di Trevignano Lista