Le convenzioni stipulate, ai sensi di legge, con altri comuni e con la Provincia, devono stabilire che uno degli enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dalle stesse nonché alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. Le medesime convenzioni debbono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e, alla loro scadenza, le modalità per il riparto fra gli enti partecipanti. |