Comuni Italiani Art. 22 - Poteri di Vigilanza. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Poteri di Vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi e settori le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, informandone, se richiesto, il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, settori, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 
Altri Articoli:
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Art. 21 - Poteri di Amministrazione
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