Comuni Italiani Art. 23 - Poteri di Organizzazione. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Poteri di Organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta sia formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
 
Altri Articoli:
Art. 24 - Vicensindaco
Art. 22 - Poteri di Vigilanza
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