Comuni Italiani Art. 21 - Poteri di Amministrazione. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 21 - Poteri di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previsti dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e dei settori in cui è divisa l'organizzazione del Comune, nonché i titolari delle posizione organizzative, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili.
 
Altri Articoli:
Art. 22 - Poteri di Vigilanza
Art. 20 - Sindaco
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