Comuni Italiani Art. 17 - Consiglieri. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 17 - Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali che non intervengano alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo riguardante la decadenza. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco i documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal Consigliere interessato.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
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