1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 2. Le modalitā e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, Istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzati ai fini dell'attivitā amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalle legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, anche attraverso l'attivitā della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 19 del presente Statuto. 4. Ciascun Consigliere č tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale oppure dovrā rilasciare idonea autorizzazione per l'invio a mezzo telefax delle suddette comunicazioni. 5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalitā stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale. |