1. Il Consiglio Comunale potrā istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni possono essere composte solo da Consiglieri Comunali o, anche, da esperti cittadini con criterio proporzionale rispetto alla composizione dei gruppi consiliari. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza č attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. 3. La delibera di istituzione dovrā essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. |