1. Nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco, ove sussista la competenza primaria o prevalente del Comune di Bolzano può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai fini e secondo le modalità stabilite dall'art. 43 L.R. 1/1993. 2. Il Sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici ove ricorrano i casi e le condizioni previste dall'art. 43 L.R. 1/1993. 3. In ogni caso, ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio Comunale, previa decadenza dell'accordo. 4. Nei casi in cui, in ragione della primaria o prevalente competenza del Comune di Bolzano, l'accordo di programma sia stato promosso dal Sindaco spetta a questi presiedere anche il collegio al quale, in virtù dell'art. 43 comma 6 L.R. 1/1993, spetta vigilare sull'esecuzione dell'accordo di programma ovvero adottare gli eventuali interventi sostitutivi. In tutti gli altri casi spetta al Sindaco rappresentare il Comune nei collegi di vigilanza degli accordi di programma ai quali partecipa il Comune. In tutti i casi previsti nei commi precedenti il Sindaco può autorizzare, con specifica delega, il Vice Sindaco o un Assessore a sostituirlo. |