Comuni Italiani Art. 86 - Convenzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Capo V - Convenzioni ed Accordi di Programma
Art. 86 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale può, su proposta della Giunta, deliberare apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia autonoma di Bolzano al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non giustifichino la creazione di strutture amministrative permanenti.

2. La convenzione deve in ogni caso specificare i fini, la durata, le forme di consultazione ed eventualmente la collaborazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche.

3. Spetta altresì al Consiglio Comunale approvare, su proposta della Giunta, le convenzioni obbligatorie di cui al terzo comma dell'art. 40 L.R. 1/1993.

 
Altri Articoli:
Art. 87 - Accordi di Programma
Art. 85 - Società per Azioni per la Gestione di Servizi Pubblici Locali
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