1. I servizi pubblici che riguardano la produzione di beni e le attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale sono gestiti, nell'ambito delle sue competenze, dal Comune. 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge regionale. 3. Il Comune può gestire i servizi ad esso riservati in via esclusiva e quelli ai quali deve obbligatoriamente provvedere attraverso una delle forme previste dalla legge regionale. Per i servizi a carattere sovracomunale il Comune può avvalersi anche di convenzioni, accordi di programma, Consorzi, società a prevalente capitale pubblico o locale alle quali partecipino gli enti territoriali interessati. Può altresì avvalersi, d'intesa con gli altri enti interessati, della concessione a terzi ivi comprese le società per azioni. 4. Il Comune può gestire altri servizi pubblici anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, italiani e stranieri, attraverso tutti i modi e le forme giuridiche previste e consentite dalla legislazione regionale, dall'ordinamento italiano e dalla normativa della comunità europea. 5. Nella organizzazione dei servizi pubblici il Comune prevede la istituzione di strutture idonee a consentire agli utenti ed alle loro associazioni di esprimere valutazioni ed eventuali proposte sulla gestione dei servizi. |