1. Possono essere gestiti in economia i servizi che non abbiano rilevante entità economica e quelli che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non giustifichino la costituzione di una istituzione o di un'azienda. 2. La gestione di servizi può essere affidata mediante concessione a terzi quando sussistano rilevanti ed adeguate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. In ogni caso in conformità all'art. 44 L.R. 1 /93, per la scelta del contraente devono essere adottate modalità e criteri in grado di garantire che, a parità di condizioni, siano privilegiate le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap nonchè le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro. 3. La gestione dei pubblici servizi può altresì essere affidata a società di capitale a partecipazione pubblica locale qualora la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o di società cooperative sia ritenuta opportuna e adeguatamente motivata, in relazione e con riferimento alla natura del servizio da erogare. 4. La scelta in ordine alle modalità di gestione dei diversi servizi deve essere sempre effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste dalla legge e deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso, fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, il Comune deve orientare la propria scelta verso la soluzione più idonea e garantirsi la massima aderenza ai bisogni della comunità, la più incisiva valorizzazione del principio di sussidiarietà, la più ampia collaborazione tra i soggetti che erogano i servizi e i cittadini, il massimo contenimento possibile degli sprechi energetici e la massima attenzione alla tutela dell'ambiente. |