Comuni Italiani Art. 63 - La Consulta dei Giovani. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo V - Forme e Modalità di Promozione della Pari Opportunità, delle Famiglie e dei Giovani
Art. 63 - La Consulta dei Giovani
1. La Consulta dei giovani è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e ne fanno parte un numero pari di membri designati, secondo le modalità previste dal regolamento, dal Consiglio comunale, dai Consigli Circoscrizionali, dai Distretti Scolastici e dalle Associazioni cittadine che, per fini statutari e l'attività svolta per almeno tre anni, siano rappresentative di settori che coinvolgano direttamente i giovani e la loro attività, ivi comprese le Associazioni che si interessano dei giovani nomadi ed extracomunitari.

2. Della Consulta dei giovani fanno parte giovani che non hanno superato i venticinque anni di età. Essi possono rimanere in carica, anche oltre il limite di età di cui sopra, fino al termine del loro mandato.

3. Spetta alla Consulta dei giovani sviluppare, secondo le modalità e nelle forme previste dal regolamento, ogni iniziativa utile a assicurare che l'Amministrazione Comunale sia attenta ai problemi della condizione giovanile. Spetta altresì alla Consulta dei giovani assicurare un collegamento costante fra l'Amministrazione Comunale e i giovani della città, proponendo al Sindaco e alla Giunta le iniziative idonee a tale scopo.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Principi Generali
Art. 62 - La Consulta delle Famiglie
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