1. La Consulta delle famiglie è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e ne fanno parte un numero pari di membri designati, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal Consiglio Comunale, dai Consigli Circoscrizionali, dai Distretti Scolastici e dalle Associazioni cittadine che, per i fini statutari e l'attività svolta per almeno cinque anni, siano rappresentative dei settori che coinvolgono direttamente la famiglia, ivi comprese le Associazioni che si interessano dei problemi delle famiglie dei nomadi e degli extracomunitari. 2. Anche al fine di rendere concreta in ogni ambito la parità fra uomo e donna, spetta alla Consulta delle famiglie svolgere ogni iniziativa ritenuta utile ad assicurare la tutela e la difesa della famiglia promuovendo l'effettiva eguaglianza di diritti e di doveri di tutti i suoi membri e l'adozione di misure idonee a favorire, nel rispetto delle vocazioni di ciascuno, la vita famigliare. La Consulta delle famiglie deve in ogni caso essere sentita per i provvedimenti di carattere generale relativi ai tempi ed agli orari della città e per quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi alla persona, nonchè alle particolari esigenze dei bambini. 3. L'apposito Regolamento stabilisce, oltre ai modi ed alle forme di composizione del Consiglio, i casi e le materie nelle quali esso ha il diritto di essere sentito nonchè quelli nei quali può rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale. |