1. Il Comune di Mantova per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, come previsto dall'art.8 del presente Statuto. 2. Le Circoscrizioni sono organismi istituiti per rispondere in modo coerente ed organizzato ai bisogni delle comunità locali, sono rappresentative dei bacini di utenza dei servizi comunali e costituiscono un naturale livello di manifestazione delle forme operative del volontariato. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali in carica delibera la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni, tenendo conto che i confini debbono coincidere con le suddivisioni elettorali esistenti. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni. 4. Inoltre il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, con deliberazione del Consiglio Comunale. 5. L'eventuale nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni, entrerà in vigore con la prima elezione dei consigli comunali successiva all'adozione dei necessari atti, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente. |