1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore Civico da qualsiasi elettore del Comune. Riunisce un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale. 2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo tre votazioni, in sedute distinte, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età. 3. L'elezione del Difensore Civico avviene in sede di prima applicazione delle presenti norme, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento. 4. In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta. 5. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. 6. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva. 7. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. |