1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente. 2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge. 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti non appena adottata dal Consiglio di Circoscrizione la relativa deliberazione di convalida. 4. Il Consiglio Circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. 5. Il Presidente, o il Vice Presidente, se delegato, rappresenta il Consiglio Circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale di Governo. 6. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 7. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Comunale, determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma. 8. Le dimissioni dei Consiglieri e la loro surroga hanno effetto dal momento dell'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Circoscrizione. |