1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e disciplina le proprie funzioni organizzative nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, con le modalità previste dai regolamenti. 2. Al Consiglio Comunale spetta in particolare: a) approvare il Regolamento previsto dal successivo art. 28 del presente Statuto; b) partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli Assessori, con relative approvazioni, di cui all'art. 20/bis ; c) impartire le direttive generali in merito all'attività politico amministrativa della Giunta; d) esaminare la relazione annuale sull'attività gestionale presentata dalla Giunta, con riferimento agli indirizzi fissati; e) esaminare la relazione della Giunta sull'esercizio di vigilanza e di controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune, con riferimento agli indirizzi e obiettivi determinati, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento sui servizi; f) esercitare funzioni di vigilanza e controllo in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti il quale partecipa ai lavori dell'assemblea nei casi, forme e materie previsti nell'apposito regolamento. g) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; h) provvedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge; 3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. 4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 5. Il Regolamento sull'organizzazione del Consiglio fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento di cui sopra, il Consiglio disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quelle dei gruppi consiliari, di cui all'art. 18 . |